La figura del Preposto in Cantiere

Nei sopralluoghi in cantiere durante la nostra attività di Coordinatori della Sicurezza, ci troviamo spesso a confrontarci con la figura del Preposto che, in molti casi, riveste la figura del Capocantiere

Il Capocantiere è senza dubbio una figura ecclettica, che ha molteplici compiti e diversi obblighi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. Egli viene nominato dal proprio Datore di Lavoro per organizzare e gestire le lavorazioni in cantiere e ha come primo compito quello di rendere produttivo il cantiere assicurando che le lavorazioni seguano il Cronoprogramma lavori, proposto dall’azienda appaltatrice e concordato con la Committenza.

Il Preposto è un “alter Ego” del Datore di Lavoro, riceve giornalmente istruzioni dal Datore di Lavoro che in lui confida affinché un cantiere proceda nel Suo iter lavorativo.

Il D.lgs. 81/08 definisce il Preposto come: “persona che, in ragione delle sue competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”.

Tale definizione già ci assicura che il Preposto è una persona che ha maturato delle competenze professionali, ovvero un lavoratore che non deve essere ancora formato, ma che in ragione della propria professionalità …. sovrintende all’attività lavorativa.

E’ quindi una persona dotata di conoscenza approfondita delle tematiche di cantiere in quanto deve gestirlo Difficile pensare che questo ruolo possa essere ricoperto da una risorsa a contratto formazione lavoro, cioè un lavoratore che debba essere ancora formato.

La definizione data dal D.lgs. 81/08 continua asserendo che, in ragione dei poteri gerarchici e funzionali, cioè in ragione del mandato assegnato al Preposto dal Datore di Lavoro, lo stesso sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal Datore di Lavoro.

Il verbo garantire vuol dire che lo stesso Preposto, con il Suo ruolo e con la Sua azione lavorativa quotidiana, si rende garante del buon andamento del cantiere, o meglio è responsabile del fatto che le istruzioni del Datore di Lavoro vengano messe in pratica da tutti i lavoratori, fino ad essere investito della responsabilità di rendere conto al Datore di Lavoro dell’operato dei lavoratori che vengono impiegati nel cantiere.

La definizione di Preposto fornita dal D.lgs. 81/08, disegna una figura eclettica e carica di responsabilità, ruolo che anche nell’ambito della Sicurezza Sul Lavoro, rende il Preposto figura di primo piano nell’assicurare che le lavorazioni svolte dai lavoratori vengano eseguite applicando comportamenti corretti e misure di Prevenzione e mezzi di Protezione ritenuti necessari dai Datori di Lavoro ed indicati nei DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi) e nei POS (Piani operativi di Sicurezza).

Il D.lgs. 81/08, all’atto della Sua pubblicazione all’art. 19 elenca gli obblighi del Preposto riportando:

“ In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

  1. a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  2. b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  3. c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  4. d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  5. e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  6. f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  7. g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.”

L’art. 19, nella Sua prima stesura del 2008, disegna il Preposto come figura atta a sorvegliare l’operato dei lavoratori e in caso di inosservanza da parte degli stessi, riferire al Datore di Lavoro in merito a tali inosservanze, riservando quindi soltanto a quest’ ultimo il ruolo attivo di intervento

Pur tuttavia, il continuo crescere degli infortuni sul lavoro e malattie professionali, evidenziato dai rapporti trimestrali dell’INAIL, ha spinto il legislatore, a modificare gli obblighi del Preposto, individuando nello stesso quella figura che più di tutti può agire in modo tempestivo per correggere comportamenti inappropriati che possono portare ad infortuni.

Con la modifica dell’art. 19 del D. Lgs. 81/08, contenuta della legge 215 del 17/12/2021, la norma rafforza la figura del preposto a cui viene imposto l’obbligo di intervenire fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme alle regole di sicurezza riscontrato in ambito lavorativo.

In particolare, gli obblighi del Preposto vengono così modificati:

il Preposto ha l’obbligo di:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
  • se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

Il nuovo carattere interventista di questa figura comporta chiaramente, oltre ad un aumento della responsabilità a carico di questa figura, anche la necessità di un intensificarsi dell’attività formativa obbligatoria a carico del Preposto. La stessa legge 215 ha infatti sancito che l’aggiornamento professionale di questa figura debba avere periodicità biennale in sostituzione della periodicità quinquennale stabilita dal vecchio accordo Stato Regine del 21/12/2011.

Il carattere interventista del preposto ha sicuramente determinato un aumento della responsabilità a carico dello stesso, che si trova obbligato ad interrompere le lavorazioni fino a quando non vengano rispristinate le condizioni di Sicurezza, prerogativa che originariamente era soltanto del CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione).

Questa modifica dell’articolo 19 del D.lgs. 81/08 ha portato sicuramente ad una maggiore eccletticità del Preposto, da una parte garante della continuità lavorativa del cantiere dovendo assicurare con il proprio operato che il cronoprogramma venga quotidianamente rispettato, dall’altra garante in solido con il CSE nell’assicurare, in merito alla sicurezza sul lavoro, comportamenti conformi alla normativa nonché dell’osservanza da parte dei lavoratori delle misure preventive e dell’uso dei mezzi di protezione individuati come necessari dal Datore di Lavoro.

Questa nuova sinergia fra CSE e Preposti, ruoli attivi in cantiere nell’assicurare non solo sorveglianza sull’attività lavorativa degli operai, ma anche sensibilizzazione in merito al mantenimento di comportamenti corretti riguardo la sicurezza sul lavoro, è una risorsa di cui si sono gettate soltanto le basi normative, ma che deve essere alimentata nella cultura lavorativa dalla formazione al fine di superare vecchi stereotipi che vedono tradizionalmente i due ruoli contrapposti in quanto convinti di essere figure di salvaguardia di interessi diversi, a volte opposi.

Ora non più.

 

 

 

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