Responsabilità congiunta di più garanti della sicurezza in cantiere nell’impedire un evento dannoso

I cantieri mobili sono caratterizzati dalla presenza di più attori coinvolti nell’obbligo di garantire le necessarie condizioni di sicurezza: la ditta committente, le ditte appaltatrici, le ditte subappaltatrici e il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.

In materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, compito e spesso obbligo di queste figure è quello di adottare, per quanto di propria competenza, tutte le misure di prevenzione e protezione loro disponibili e di mettere in pratica quei comportamenti necessari a impedire un evento dannoso.

Riportiamo in questo articolo il caso di un lavoratore di un’impresa subappaltatrice che, durante l’esecuzione di un lavoro in quota sulla copertura di un capannone, precipitava al suolo a causa di un cedimento di un lucernario posto in copertura.

Il fatto

In un cantiere edile, la Committenza incaricava l’impresa appaltatrice di eseguire lavori di bonifica della copertura di un capannone sulla quale erano presenti lastre di cemento amianto.

La ditta appaltatrice incaricava una subappaltatrice di eseguire il lavoro.

La copertura del capannone presentava alcuni lucernari non calpestabili. Il Coordinatore della sicurezza che aveva redatto il PSC (piano di Sicurezza e Coordinamento), inseriva nel documento la prescrizione che l’accesso alla superficie dei lucernari fosse impedita per mezzo dell’installazione di parapetti provvisionali lungo il perimetro degli stessi.

Il giorno in cui si è verificato l’incidente, i parapetti a coronamento dei lucernari prescritti nel PSC non erano ancora stati montati. La copertura che presentava lastre in cemento amianto era stata precedentemente verniciata con prodotto di colore rosso (operazione di incapsulamento del materiale fibroso) ed erano stati verniciati dello stesso colore anche i lucernari. Questa situazione non rendeva facilmente visibile il confine fra la copertura calpestabile e il lucernaio non calpestabile. Per svolgere il lavoro, la ditta subappaltatrice aveva predisposto in copertura una linea vita e gli operai presenti in copertura lavoravano con cintura di sicurezza.

Un operaio della ditta subappaltatrice, entrato in cantiere il giorno stesso per la prima volta, camminando sulla copertura, nell’azione di scendere dalla copertura per controllare se un eventuale guasto elettrico stesse bloccando la gru, calpestava un lucernario. Il manufatto cedeva  sotto il peso del lavoratore, causando la caduta dell’operaio stesso da un’altezza di 10 metri e provocando un infortunio di durata maggiore di 40 giorni. L’infortunio ha inoltre comportato una successiva limitazione all’abilità lavorativa.

Per tale infortunio la Corte di appello condannava in solido il datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice e il Coordinatore della Sicurezza, in quanto tutte e tre le figure risultavano garanti della sicurezza nel cantiere e quindi responsabili di non aver attuato le misure di prevenzione e di protezione per impedire l’infortunio.

Nel dettaglio, il datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice veniva condannato per:

  • aver omesso di vigilare sulla effettiva presenza delle misure di protezione collettive necessarie a tutelare l’incolumità dei lavoratori,
  • aver omesso le misure di prevenzione necessarie, consistenti nella redazione del POS e nell’informazione (obbligatoria secondo l’art. 36 del d.lgs. 81/08) ai lavoratori circa il pericolo rappresentato dalla presenza di lucernari, la cui resistenza a sostenere il peso degli operai era dubbia

Sono stati inoltre condannati: Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, per non aver fornito e tempestivamente installato le misure di protezione la cui fornitura contrattualmente era a Suo carico e il CSE per omessa vigilanza, ovvero per non aver impedito che i lavori si svolgessero senza l’installazione delle misure di protezione prescritte nel PSC.

Il ricorso alla corte di Cassazione

Dei tre attori condannati dalla Corte di appello, il solo datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice promuove riscorso alla Corte di cassazione contro la sentenza della Corte di appello. La difesa del ricorrente sostiene la tesi che l’unica misura di protezione possibile, data l’impossibilità di installare i parapetti intorno ai lucernari senza prima rimuovere le onduline di copertura, era l’installazione di reti anticaduta e che tale misura fosse a carico dell’impresa appaltatrice. Tale circostanza, secondo la difesa, avrebbe liberato il datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice dalla responsabilità della non presenza del DPC al momento dell’infortunio.

La Corte di cassazione, esaminate le motivazioni ritiene inammissibile il ricorso confermando le motivazioni di sentenza precedente e cioè:

  • Il giorno in cui si sono svolti i fatti il lavoratore poi infortunato, stava collaborando provvisoriamente alla rimozione delle lastre in copertura in quanto proveniente da un altro cantiere temporaneamente inattivo in quanto privo dei materiali necessari alle lavorazioni, e che lo stesso era giunto in cantiere per la prima volta soltanto quella mattina e sarebbe ritornato al cantiere di provenienza appena lo stesso fosse stato approvvigionato dei materiali necessari alle lavorazioni.
  • Gli operai colleghi del lavoratore infortunato, erano presenti in cantiere già da tempo quando l’operazione di incapsulamento della copertura veniva eseguita ed erano stati informati della fragilità dei lucernari, ma venivano rassicurati in merito alla sicurezza della lavorazione poiché l’impresa appaltatrice avrebbe provveduto all’installazione delle reti anticaduta. Il lavoratore infortunato, chiamato a testimoniare nel primo giudizio, riferiva di non essere stato informato da alcuno, né sulla dubbia resistenza dei lucernari, né sul fatto che l’eventuale salto di quota che si sarebbe palesato alla rottura del lucernario avrebbe dovuto essere protetto da reti anticaduta. La violazione dell’articolo 36 del d.lgs. 81/08 da parte del datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice in merito alla mancata informazione del lavoratore era palese e il fatto che l’installazione delle reti anticaduta era a carico del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice non liberava affatto il subappaltatore dalla responsabilità di quanto accaduto.

L’inammissibilità del ricorso viene inoltre motivata dal fatto che, secondo più atti di giurisprudenza, in tema di reati dovuti a omissioni, in caso di presenza di più garanti della sicurezza sul luogo di lavoro, ciascuno dei garanti è per intero gravato dall’obbligo giuridico di impedire l’evento e che, quando un obbligo giuridico ricade su più soggetti, anche in tempi diversi, il mancato intervento di un soggetto garante in termini di sicurezza non esclude l’obbligo dell’intervento dell’altro soggetto obbligato a fronte ad una situazione di rischio per i lavoratori.

 

Condividi questo Post sui Social!

Inserisci il tuo commento o le tue considerazioni

RICHIEDI INFORMAZIONI

Grazie! il tuo messaggio è stato inviato correttamente...
There was an error trying to send your message. Please try again later.

MILANO

ROMA