Getti in Calcestruzzo: quando è una Fornitura e quando una Posa
Vogliamo ritornare sull’annosa questione che configura la differenza fra la fornitura e la posa del materiale, in quanto, nei cantieri, la linea di demarcazione fra fornitura e posa del Calcestruzzo non è ben chiara. Spesso la necessità di procedere in fretta alla posa del manufatto in calcestruzzo, anche in considerazione del veloce tempo di indurimento del materiale, spinge il responsabile delle lavorazioni a chiedere la collaborazione di tutti alla gestione del materiale, compreso il personale dell’azienda fornitrice.
La Corte di cassazione Penale, con la sentenza n. 536 del 28/01/2025, chiarisce la differenza fra le due attività e stabilisce una linea ben netta di demarcazione fra la mera fornitura del Calcestruzzo e la posa del medesimo.
La questione era stata nuovamente aperta dal ricorso fatto da un’impresa di fornitura di Calcestruzzo alla Corte di cassazione, il cui Datore di Lavoro era stato condannato dal tribunale di Avellino per non aver redatto il POS (piano operativo di sicurezza) per questa attività. L’ente di vigilanza, durante il sopralluogo in cantiere, aveva contestato la mancanza del POS e, per tale motivo, aveva comminato la sanzione che, non essendo stata pagata, ha poi aperto l’attività della sezione penale del tribunale.
In particolare, il motivo del ricorso da parte dell’impresa fornitrice il calcestruzzo è dovuto al fatto che i lavoratori che hanno consegnato il calcestruzzo, all’atto della consegna si sono limitati a scaricare il materiale soltanto attraverso la movimentazione del braccio del mezzo di trasporto (autobetonpompa) e non utilizzando il terminale in gomma (proboscide); tale fatto non avrebbe potuto configurare una lavorazione di posa in opera.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 536 del 28/01/2025, accoglie le tesi della difesa dell’impresa fornitrice, la quale, rifacendosi a quanto stabilito dalla circolare del Ministero del Lavoro 3328 del 10.02.2011, che parifica la fornitura del calcestruzzo alla fornitura di altri materiali, respinge la sentenza del tribunale di Avellino in quanto gli operai dell’impresa fornitrice il calcestruzzo, oltre a consegnarlo in cantiere, avevano utilizzato quegli strumenti che erano strettamente necessari alla consegna del materiale e tale situazione non poteva determinare un’operazione di posa.
La stessa sentenza chiarisce che, nel caso di consegna di calcestruzzo, non è possibile considerare come mera fornitura soltanto la consegna del materiale in cantiere ma in essa sono comprese tutte le operazioni che sono strettamente necessarie al perfezionamento della consegna, per la successiva posa in opera a cura dell’impresa affidataria.
Infatti per la Corte di Cassazione è necessario tenere presente che, nel caso di fornitura di un materiale come il calcestruzzo, che solidifica in fretta, è importante eseguire velocemente il getto; per questo vengono utilizzate le Autobetoniere che permettono di mantenere fluido il materiale attraverso il sistema di miscelazione per poi scaricarlo per mezzo di braccio estensibile e il tubo di gomma, permettendo al calcestruzzo di essere deposto nel punto in cui l’impresa esecutrice deve eseguire il getto
In conseguenza di ciò, affinché si potesse configurare l’azione di posa, il personale dell’impresa fornitrice che ha consegnato il materiale in cantiere avrebbe dovuto manovrare il tubo flessibile direzionandolo direttamente su solette o su altri punti ove doveva avvenire il getto e non limitarsi a posizionare il braccio estensibile dove richiesto dall’impresa esecutrice.
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