Protezione del capo obbligatoria soprattutto nei luoghi di lavoro ad alto rischio
Ancora una volta ci soffermiamo nel trattare l’annoso problema dell’uso obbligatorio dei DPI soprattutto nei luoghi ad alto rischio quali i cantieri.
L’esperienza riportata da molti Coordinatori della Sicurezza ed HSE, che svolgono il proprio ruolo di gestione e coordinamento e di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri, riporta la difficoltà di questi ultimi nel rapportarsi con i lavoratori in merito all’uso obbligatorio dei DPI (dispositivi di protezione individuale), troppo spesso trascurato dai lavoratori che prestano la propria opera nei cantieri.
Analizzando la questione nello specifico, possiamo dire:
la normativa chiarisce che il ricorso all’uso dei DPI avviene soltanto dopo aver adottato misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione individuale o misure di riorganizzazione del lavoro.
In virtù di quanto sopra, il legislatore lascia al Datore di Lavoro la decisione in merito all’elenco del DPI da utilizzare in una determinata lavorazione, obbligando poi lo stesso a verificare che i DPI individuati come obbligatori nel POS, vengano utilizzati dai lavoratori.
Dall’altro lato, nella redazione obbligatoria prima del DVR (documento di valutazione del rischio) e poi del POS (Piano operativo di Sicurezza), il Datore di Lavoro in collaborazione con l’RLS, l’RSPP e il Medico Competente, elenca i DPI il cui utilizzo risulta necessario e obbligatorio da parte dei lavoratori, al fine di proteggere gli stessi dai rischi a cui sono esposti nella mansione lavorativa.
Alla luce di quanto sopra, si deduce che una volta individuato il DPI da utilizzare in una lavorazione, l’uso dello stesso diventa obbligatorio, senza alcuna deroga, da parte del lavoratore, come diventa obbligatorio il controllo a cura del Datore di Lavoro sull’effettivo utilizzo dello stesso.
A supporto di quanto sopra esposto, riportiamo quanto in sentenza di Corte di cassazione n. 1030 del 2025.
Il fatto
L’autorità di controllo, intervenuta in un cantiere, sorprende alcuni lavoratori intenti ad una lavorazione privi di casco di protezione. In conseguenza di ciò, il datore di lavoro viene multato per non aver distribuito i DPI ai propri lavoratori, in violazione dell’art. 18 comma 1, lettera f) del D.lgs. 81/08, oltre al fatto che al momento del controllo il documento POS non era presente in cantiere ma era stato consegnato soltanto dopo l’ispezione.
Il ricorso alla Corte di cassazione
Il Datore di Lavoro, non avendo pagato la sanzione in misura ridotta, viene condannato dal tribunale al pagamento di una sanzione di €3.500,00.
Lo stesso, ritenendo ingiusta la condanna, ricorre alla Corte di cassazione contro la sentenza del tribunale, sostenendo a sua difesa che le lavorazioni di cui al verbale avvenivano “a cielo aperto” e che non essendovi alcun pericolo di caduta di materiali dall’alto, l’uso del casco poteva essere omesso.
In merito poi alla tardiva consegna del POS, il Datore di lavoro argomentava a sua difesa che il documento era stato da lui consegnato all’autorità di vigilanza in seconda battuta e che tale consegna di fatto sanava la violazione.
La Corte di cassazione, esaminate le motivazioni, ritiene inammissibile il ricorso confermando le motivazioni di sentenza precedente e cioè:
- Le lavorazioni edili, proprio per il loro peculiarità, rientrano nella tipologia di lavorazioni per cui è necessario predisporre una protezione del capo mediante l’utilizzo del casco, indipendentemente dal carattere della lavorazione in corso.
Il fatto che le lavorazioni in atto risultassero essere a “cielo aperto” e senza il pericolo di caduta di materiali dall’alto non poteva esimere il Datore di Lavoro dal prescrivere nel POS l’uso del casco obbligatorio in cantiere e a controllare che i lavoratori, durante la loro permanenza nel luogo di lavoro, indossassero il DPI prescritto.
- In merito alla esibizione tardiva del documento POS, la Corte di cassazione precisa che lo stesso deve essere esibito all’atto dell’ispezione e che una consegna tardiva, non potendo costituire la prova che il Datore di Lavoro ha adempiuto al proprio obbligo di redazione del documento, non può sanare la violazione contestata, costituendo il documento una misura preventiva.
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