IL CONDOMINIO: LUOGO DI LAVORO
Una domanda che ci poniamo spesso è la seguente: il condominio è un luogo di lavoro?
E se si, è oggetto delle prescrizioni fornite dal Testo Unico della Sicurezza (D.lgs. 81/08)?
In realtà questo dibattito è nato diversi anni orsono. Infatti, ancora in regime di Ex-d.lgs. 626/94, gli Amministratori Condominiali chiedevano delucidazioni in merito agli obblighi imposti loro dal Decreto 626 in quanto datori di lavoro, oltre ad operare come “Committenza” per quanto riguarda i rapporti con le aziende fornitrici di beni e/o servizi e relativi prestatori d’opera (artigiani).
In regime di 626/94, la risposta era abbastanza semplice. L’Amministratore del Condominio che presentava un dipendente (per la maggior parte delle volte il portiere), doveva attendere agli obblighi del Datore di Lavoro riguardo la Formazione ed Informazione del Lavoratore, la redazione di un Documento di Valutazione dei rischi (DVR) e la fornitura dei mezzi e dispositivi di protezione individuale (DPI). Era altresì opinione comune che la mancanza di un dipendente escludesse il Condominio, e quindi l’Amministratore, da qualsiasi tipo di obbligo sancito dall’allora normativa in vigore (Dlgs 626/94).
Il “Testo unico della Sicurezza”, Dlgs 81/08, nato per chiarire e completare il quadro normativo introdotto dalle normative precedenti (ex Dlgs 626/94 ed ex Dlgs 494/96 per quanto concerneva la sicurezza nei Cantieri mobili, ora titolo IV del Dlgs 81/08), pur mantenendo l’impianto della normativa precedente, modifica ed aggiorna alcune definizioni, ampliando gli obblighi del Datore di Lavoro anche ai lavoratori equiparati. Ne deriva che, per quanto riguarda il Condominio, la Formazione obbligatoria in materia di Sicurezza sul Lavoro rimane applicata sempre e solo ai lavoratori del Condominio (dipendenti e/o collaboratori), mentre chiarisce gli obblighi dell’Amministratore nei confronti delle Imprese Fornitrici di Beni e Servizi al Condominio.
In un condominio, le lavorazioni effettuate da un’azienda fornitrice di un servizio presso i locali condominiali sono considerate lavorazioni effettuate presso terzi. In questo caso, i rischi che entrano in gioco sul posto di lavoro, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare, sono quelli da interferenza, e il documento che l’Amministratore, coadiuvato dal suo consulente tecnico, dovrà redigere è il DUVRI.
In altre parole, l’analisi dei rischi inerenti le lavorazioni specifiche (ad esempio idraulica, muratura, impiantistica in genere, etc…) assume per L’Amministratore un importanza secondaria in rapporto ai rischi interferenziali derivanti dalla morfologia e dallo stato degli impianti del Condominio in quanto l’analisi dei rischi legati alle mansioni lavorative viene trattata nei DVR o POS (quando necessario) delle aziende Appaltatrici.
Nel numero 4 della rivista “Punto di Vista”, Aprile-Maggio 2018, abbiamo già introdotto la questione del libretto dell’Edificio, inteso come documento utile e necessario per fissare lo stato di manutenzione delle parti e soprattutto degli impianti Condominiali.
La questione è stata ripesa da vari Ordini e Collegi Professionali, che insistono sulla necessità di rendere obbligatorio tale documento. Il Libretto del Fabbricato, infatti, risulta essere, al pari di una Certificazione Energetica o degli Atti di Fabbrica depositati presso il Comune di appartenenza dell’Edificio, un documento importantissimo nella vita di un Edifico e nella fattispecie, necessario a testimoniare il grado di manutenzione, di Sicurezza di un Immobile o di parti di esso.
Spesso la redazione di un DUVRI, con l’individuazione e l’analisi dei Rischi da Interferenza, non può prescindere dal grado di efficienza e manutenzione delle parti anche impiantistiche dell’Edificio. L’analisi del rischio da interferenza ha lo scopo di determinare la probabilità e/o la magnitudo del Rischio, con la conseguente individuazione delle necessarie misure di prevenzione e/o protezione. Tale analisi necessita di tutte le informazioni riguardanti l’impiantistica e le parti dell’edificio, soprattutto di quelle parti per le quali non vige l’obbligo della redazione di libretti tecnici che riportino informazioni sull’impianto (matricola e anno di costruzione) e sulle ultime verifiche e manutenzioni effettuate.
Spesso, le informazioni riguardanti l’anno di costruzione di un impianto e la consistenza e la data delle manutenzioni eseguite sull’impianto, costituiscono importanti informazioni per elaborare misure di prevenzione ancora prima di quelle di protezione, atte a garantire la Sicurezza nelle lavorazioni di manutenzione e riqualificazione degli impianti Condominiali. Tali interventi si rendono sempre più necessari per effetto del mutamento delle condizioni climatiche, che determinano forti cambiamenti anche topologici.
E’ essenziale elaborare misure e procedure di Sicurezza sul Lavoro sempre più performanti nel caso di lavorazioni per interventi di manutenzione, risanamento o parziale ricostruzione da svolgersi su parti di edificio o opere infrastrutturali.
Nell’ottica di un risanamento sempre più urgente del patrimonio Edilizio italiano, il disporre di informazioni proprie della vita del manufatto edilizio risulta essere una risorsa importante che incide anche sui tempi e i costi degli interventi da eseguire.
Il Direttore Tecnico di Safeonwork s.r.l.s
Geom. Marco Carlo Malaspina
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