Perché non si utilizzano i Dispositivi di Protezione individuale (DPI)

Nel nostro ruolo di CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione delle opere), di HSE (consulente delle aziende in materia di Sicurezza) e durante i sopralluoghi nelle aziende quali RSPP aziendali, spesso constatiamo, il diffuso malcostume che vede i lavoratori non utilizzare i DPI nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative.

Obiettivo di questo articolo è quello di analizzare possibili le cause di tali comportamenti errati e suggerire possibili misure per contrastare il fenomeno in diffusione.

In primo luogo:

Cosa si intende per DPI?

Si definisce Dispositivo di Protezione individuale:

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”

Quando si utilizzano i DPI?

“I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”

Quali sono le figure coinvolte nell’individuazione, prescrizione, e utilizzo dei DPI?

Le figure Coinvolte nella scelta e utilizzo dei DPI sono:

  1. Il Datore di Lavoro:
  2. tramite l’individuazione delle situazioni pericolose e successiva valutazione dei rischi, individua per ogni mansione lavorativa i corretti Dispositivi di protezione individuale, soprattutto individua quelli necessari e obbligatori e li riporta nel DVR (documento di valutazione dei rischi) e nei POS (Piano Operativo di Sicurezza) quando richiesto
  3. una volta individuati, per ogni mansione, i DPI obbligatori, il Datore di Lavoro e i suoi delegati (Dirigenti e Preposti) vigilano sull’effettivo utilizzo degli stessi

 

  1. I Preposti:

già dalla versione originale dell’art. 19 del D.lgs. 81/08 fra gli obblighi del preposto vi è l’obbligo a cura dei Preposti di

  • “….vigilare sulla osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge nonché sulle disposizioni aziendali in materia di Salute e sicurezza sul luogo id lavoro…”,

poi con il D.lgs. 146/2021 l’obbligo di vigilare si trasforma in

  • obbligo intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza” fino a “interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza”
  1. I Dirigenti:

in sostituzione del Datore dio Lavoro, se delegati dallo stesso, sono obbligati al rispetto dell’art. 18 comma 1 lettera f)

  1. I Lavoratori:

sono obbligati al rispetto dell’art. 20 del D.lgs. 81/08 punti d) “utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione”

A questo punto, dato per assodato che l’uso dei DPI, individuati come necessari per una lavorazione, risulta obbligatorio

quali sono le motivazioni della trasgressione a tale obbligo che vengono addotte dai soggetti sopra elencati?

  1. Motivazioni legate alla tipologia della lavorazione: quel tipo di lavorazione avviene in quel contesto lavorativo (locale aziendale, tipologia di cantiere) in condizioni di esposizione al rischio assente(?) oppure limitato, tanto da rendere quasi non necessario l’uso del DPI.

In primo luogo, osserviamo che l’esposizione al rischio non è mai assente, il rischio, essendo un concetto probabilistico non può essere eliminato, se esiste un esposizione, si tratta di verificare un grado di esposizione (operazione che viene espletata all’atto della valutazione del rischio) e, assegnata dal Datore di Lavoro una valutazione al rischio se questa eccede il valore superiore di esposizione al rischio, che nel caso di rischi per la salute viene di solito stabilita per normativa, il ricorso al DPI è obbligatorio e una morfologia particolare o condizioni di lavoro particolare (vedi nostro articolo del mese di marzo 2025 sull’obbligo di protezione del capo)n non può costituire delega all’obbligo dell’uso del DPI.

  1. Motivazioni legate al tempo di lavorazione: è una lavorazione che richiedeva soltanto pochi minuti per cui avremmo impiegato più tempo ad indossare il DPI che non ad eseguire l’intervento. Spesso il tempo necessario a provocare un infortunio è davvero limitato, bastano pochi secondi per cadere dall’alto, per battere la testa ed essere vittime di una perdita temporanea di coscienza che può portare a conseguenze irreversibili. Quindi anche in questo caso non è ammessa alcuna deroga all’uso del DPI.

 

  1. Motivazioni legate al possibile impaccio o fastidio trasmesso dal DPI:
  • Durante le lavorazioni eseguite in estate, il DPI risulta fastidioso per il caldo e l’umidità: in questi frangenti i Datori di Lavoro insieme agli HSE e ai CSE, devono studiare procedure che costituiscono necessarie misure dui prevenzione come predisporre in cantiere necessari punti di approvvigionamento dell’acqua e al fine di favorire la continua idratazione e sospendere le lavorazioni più pesanti durante le opre più calde.
  • in alcune lavorazioni (soprattutto nelle lavorazioni che si svolgono in quota es. lavorazioni in falda o porzioni di copertura) il DPI di III categoria (cintura di sicurezza, cordino o rullo retrattile) può trasmettere una sensazione di impaccio. In questo caso è obbligo del Datore di Lavoro, coadiuvato dall’RSPP e dal fornitore di fiducia di materiale antinfortunistico, scegliere quel tipo di DPI che, grazie alla ricerca in materia di miglioramento dei dispositivi, a parità di protezione dal rischio, permetta un utilizzo più agevole del DPI.

In conclusione, come si desume dalla trattazione sopra esposta, l’uso dei DPI individuati come necessari per l’esecuzione delle lavorazioni non ammette alcuna deroga. Ricordiamo che il compito di tutti gli operatori della Sicurezza, Datori di Lavoro, Preposti e Dirigenti, HSE, CSE, RSPP, Formatori, Lavoratori … etc., è quello di adottare tutte le misure e i mezzi a nostra disposizione per limitare e un giorno ridurre a zero gli infortuni e le malattie professionali sul lavoro.

 

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