LEGGE 13-12-2024 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

In data 11 dicembre 2024, Il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge 1264 in merito alle Disposizioni in materia di lavoro, fra cui alcune modifiche in materia di sorveglianza sanitaria, che aggiornano il Dlgs 81/2008 “testo unico della Sicurezza sul lavoro”.

Il disegno di legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024 come Legge n.203 del 13 dicembre 2024, riportante il titolo di “Disposizioni in materia di lavoro” ed  è entrato in vigore il 12 gennaio 2025.

Di seguito le modifiche introdotte al D.lgs. 81/08:

  • la lettera a) del comma 1 del citato art. 1 contiene modifiche al comma 2 dell’articolo 12 del D.lgs. 81/08, inerenti la composizione della Commissione per gli interpelli;
  • nella lettera b) viene aggiunto al D.lgs. 81/08 l’articolo 14-bis, che introduce l’obbligo per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di presentare una relazione annuale alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, che contenga un’analisi della situazione della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente all’anno precedente, oltre alle misure da programmare ed adottare necessarie per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la programmazione legislativa da prevedere per l’anno in corso;
  • la lettera c) del comma 1 aggiunge il comma 4 bis all’articolo 38 del D.lgs.81/08 (Titoli e requisiti del medico competente);
  • la lettera d) modifica l’articolo 41 del D.lgs. 81/08 che disciplina la sorveglianza sanitaria.

In questo articolo illustriamo le modifiche in materia di sorveglianza sanitaria, oltre alle disposizioni in materia di lavoro nei locali sotterranei, ripresa anche da nota 9740 del 30/12/2024 dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Modifiche in materia di Sorveglianza sanitaria:

Modifica dell’art. 38 D.lgs. 81/08 “Titoli e requisiti del medico competente”

La nuova normativa modifica l’articolo 38 del D.lgs. 81/08 inserendo dopo il comma 4), il comma 4 bis), che recita: “Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4”. Il nuovo comma trasferisce quindi al ministero della Salute l’onere di verificare il mantenimento dei requisiti formativi del medico competente, che deve assicurare al Datore di Lavoro il possesso dei suddetti requisiti, necessari a svolgere l’attività di Sorveglianza Sanitaria, fermo restando l’obbligo a cura del professionista incaricato, sancito dal Decreto del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2009, art 2, comma 2 di redigere e trasmettere all’ente competente comunicazione in merito al possesso dei requisiti mediante l’invio di apposita autocertificazione all’ufficio competente.

Modifica dell’art. 41 D.lgs. 81/08 “Sorveglianza sanitaria”

Altro aggiornamento significativo è rappresentato dalla modifica dell’art. 41 del D.lgs. 81/08 “Sorveglianza sanitaria”. In particolare, viene modificato il comma 2 dell’art. 41 del d.lgs. 81/08 che disciplina gli atti medici che compongono la sorveglianza sanitaria:

il comma 2 dell’art. 41 D.lgs. 81/08 con le integrazioni introdotte dal decreto 203 verrebbe riscritto come di seguito:

  • al punto a) si precisa che la visita preventiva viene eseguita anche in fase presuntiva,
  • la lettera e-bis) è abrogata
  • e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • 2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.
  • Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.
  • al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto consegnando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
  • 9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza all’azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Le principali novità, quindi, riguardano:

la visita preventiva, che verrà effettuata in fase presuntiva, per permettere al medico di accertare l’idoneità del lavoratore alla mansione assegnata, prima che lo stesso inizi l’attività lavorativa.

Il rientro del lavoratore al posto di lavoro dopo un periodo di infortunio di durata superiore ai 60 giorni lavorativi: con la nuova formulazione del comma e-ter), l’effettuazione della visita medica per il rientro alla mansione lavorativa dopo l’infortunio viene lasciata al medico competente, semplificando quindi l’attività del medico il quale, pur con l’obbligo di rilasciare un’idoneità scritta, potrà decidere sulla necessità di effettuare la visita anche in base alla consultazione della documentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta preventivamente al medico competente dal lavoratore interessato. Va sottolineato, naturalmente, l’opportunità di assicurare la necessaria riservatezza per la consegna e/o l’invio della certificazione relativa, con l’utilizzo dei necessari strumenti di invio (PEC o simili), che sono in grado di salvaguardare il segreto professionale e le normative di privacy.

Ovviamente nei casi dove se ne prospetti l’opportunità, la visita per il rientro al lavoro rimane obbligatoria e deve essere effettuata nei modi stabiliti, come disposto dalla normativa e all’esito della stessa va espresso il relativo giudizio di idoneità, al fine di assicurare l’avvenuto pieno ripristino da parte del lavoratore della capacità di attendere alla mansione precedentemente ricoperta senza difficoltà o, eventualmente, con quali limitazioni o prescrizioni (anche temporanee).

Si individuano due classistiche di rientro alla mansione dopo l’infortunio:

  • Il rientro alla mansione lavorativa che avviene prima della scadenza dell’idoneità periodica
  • rientro alla mansione lavorativa che avviene dopo la scadenza dell’idoneità periodica

Nel primo caso, sempre nell’ipotesi che il Medico Competente non ravvisi la necessità della visita supplettiva, il tempo di assenza dal lavoro sarebbe coperto dall’idoneità periodica, per cui non sarebbe necessario emetterne una nuova.  Nel secondo caso invece, il periodo di assenza ha oltrepassato il periodo di validità dell’idoneità periodica, per cui il ritorno alla mansione è subordinato all’emissione di nuova idoneità.

Modifica dell’articolo 65 del D-lgs. 81/08: Disposizioni in materia di lavoro nei locali sotterranei.

L’ articolo 1 della Legge 203 modifica il comma 1 dell’articolo 65 del D.lgs. 81/08, abrogando il divieto di svolgere lavorazioni nei locali sotterranei precedentemente sancito dalla norma e permettendo lo svolgersi di lavorazioni a condizione che nei locali siano assenti agenti inquinanti o emissioni nocive e sempre nel rispetto delle necessarie condizioni di salubrità, aerazione ed illuminazione indicate nell’Allegato IV dello stesso decreto legislativo 81/08 e assicurate dalle normative tecniche edilizie nazionali e locali. Il decreto stabilisce l’obbligo del Datore di Lavoro di comunicare all’Ispettorato del Lavoro l’utilizzo di tali locali, oltre all’invio allo stesso Ispettorato della documentazione tecnica attestante i requisiti dei locali stessi.

Condividi questo Post sui Social!

Inserisci il tuo commento o le tue considerazioni

RICHIEDI INFORMAZIONI

Grazie! il tuo messaggio è stato inviato correttamente...
There was an error trying to send your message. Please try again later.

MILANO

ROMA