Gestione della sicurezza antincendio nei Condomini con altezza minore di 24 metri.

Il nostro servizio tecnico (tecnico@safeonwork.it) ci riferisce che, spesso, i proprietari di edifici (Condomini e proprietà indivise) richiedono informazioni sulla dotazione minima dei presidi antincendio nei fabbricati ad uso residenziale.

La questione riveste una certa importanza nella gestione della GSA (gestione della sicurezza antincendio), soprattutto per quegli edifici di fabbricazione datata e con altezza incendi minore di metri 24, dove non viene in aiuto la regola verticale.

In questo articolo, riprendendo una nostra newsletter del 2023, vogliamo portare il problema all’attenzione di proprietà e amministratori condominiali e dare a queste figure un supporto nell’interpretazione/applicazione della normativa in vigore per le misure di prevenzione/protezione dal rischio incendio da adottare per gli edifici con altezza antincendio inferiore a 24 metri, per i quali è in vigore la regola verticale.

Dove sta il problema?

Se il condominio ha anche solo 1 dipendente, (portiere, custode, personale delle pulizie, ecc..) diventa un luogo di lavoro, ovvero interviene il Dlgs 81/08 che obbliga il datore di lavoro a fornire ai propri dipendenti tutti i dispositivi necessari a svolgere il proprio compito, anche in caso di emergenza. Tra questi dispositivi rientrano anche gli estintori.
Il decreto DM 25/01/2019 ha inserito l’art. 9bis nel DM 246/87. Il titolare dell’attività (per i condomini: l’Amministratore), in base al livello di rischio da lui valutato, deve promuovere e mantenere in efficienza il sistema di gestione della sicurezza antincendio. In pratica, anche per gli edifici a basso rischio (h antincendio minore di 24 metri) deve essere redatto un piano, anche minimo, di gestione dell’emergenza, con relativa segnaletica. In questo caso la cosa non cambia anche se il progetto è stato redatto con il codice, in quanto il DM del 19/05/2022 ha introdotto la regola tecnica verticale relativa agli edifici civili (n. 14), che prevede l’adozione della GSA (gestione della sicurezza antincendio) in base al livello di rischio. Quindi l’obbligo e la responsabilità (penale) del titolare dell’attività permangono in entrambi i casi.

Per quanto riguarda l’installazione di mezzi di protezione dall’incendio, per edifici bassi (altezza incendi minore di 24 metri), è opportuno installarli (n.1 estintore a piano), soprattutto nel caso in cui non siano presenti idranti. Se invece è presente una rete idranti progettata in base alla vecchia regola tecnica, gli estintori si omettono.

Per quanto riguarda il documento che descrive e gestisce l’evacuazione dall’edificio (piano di emergenza ed evacuazione (PEE):

la redazione di un documento che gestisce il problema dell’evacuazione dall’edificio individuando percorsi protetti in caso di emergenza è sicuramente una misura di prevenzione che deve essere presa in considerazione dal gestore dell’edificio che, ricordiamo, ha una responsabilità penale in caso di incendio.

Il piano di emergenza quindi, nel caso in cui si tratti di di condominio, deve essere sempre redatto e messo a disposizione del dipendente. Ovviamente più il condominio è alto, più sale il rischio e più sale anche il numero degli apprestamenti per la GSA.

Per qualsiasi ulteriore necessità o richiesta di chiarimenti, potete contattarci via mail a tecnico@safeonwork.it .

Il Direttore Tecnico di Safeonwork s.r.l.s

Geom. Marco Carlo Malaspina

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