BOZZA DI ACCORDO UNICO STATO-REGIONI DEL 13 MAGGIO 2024 RELATIVO ALLA FORMAZIONE IN SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Giovedì 28 novembre 2024, la Conferenza permanente per l’accordo Stato Regioni ha rinviato nuovamente l’approvazione della bozza definitiva dell’accordo risalente al 13 maggio 2024, che seguiva il primo rinvio del 7 novembre dello stesso anno.
L’esigenza di un nuovo accordo unico Stato-Regione nasce dalla necessità di pubblicare un testo che, da una parte, riassuma in un solo documento quanto contenuto negli accordi precedenti e dall’altra metta ordine e cristallizzi le novità introdotte negli ultimi anni in materia di formazione, ad esempio, dei preposti (D.lgs. 146/2021).
In particolare, il prossimo accordo unico andrebbe a meglio definire ed abrogare:
- l’Accordo del 21/12/2011, relativo alla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro riguardante i compiti di prevenzione e protezione dei rischi;
- l’Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro;
- l’Accordo del 07/07/2016 relativo ai responsabili e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Il 13 maggio 2024 è’ stata messa a punto la bozza che, salvo eventuali e ulteriori modifiche a cura del legislatore, ha il compito di definire:
- i contenuti e la durata minima della Formazione in Materia di Salute e Sicurezza sul lavoro per i Datori di Lavoro che non ricoprono il ruolo DL-RSPP;
- le modalità della verifica finale di apprendimento, obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il rafforzamento del monitoraggio dell’applicazione degli accordi sulle attività formative e sul rispetto della normativa in essere.
Con riferimento alla bozza del 13 maggio 2024, le principali novità in materia di formazione riguardano:
- la formazione dei Datori di Lavoro: il corso avrà una durata minima di 16 ore e andrà completato entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta. È previsto anche un modulo aggiuntivo “cantieri” da 6 ore. L’aggiornamento dovrà essere effettuato con cadenza quinquennale e avrà durata minima di 6 ore;
- la formazione dei Preposti e dei Dirigenti: il D.lgs. 146/2021, reso efficace dalla legge di attuazione 215/2022, ha cambiato la figura del Preposto, modificando in primo luogo gli obblighi designati dall’art. 19 del Testo Unico della Sicurezza, attribuendo al Preposto:
⁃ l’obbligo di intervenire per modificare un comportamento non conforme,
⁃ l’obbligo di provvedere al fermo temporaneo dei lavori, qualora rilevi un pericolo grave ed immediato e disponendo se necessario il fermo di un’attrezzatura di lavoro, in caso di malfunzionamento della stessa. Ovviamente questo riconoscimento di centralità della figura e il conseguente rafforzamento di responsabilità del Preposto, deve essere accompagnato da un’adeguata formazione. Il Dlgs 146/2021 aveva già previsto un aumento dell’attività di aggiornamento della formazione del Preposto, misura che peraltro è già obbligatoria, portando l’aggiornamento di 6 ore da una periodicità quinquennale ad una periodicità biennale. La bozza del nuovo accordo stato Regione modifica ulteriormente la formazione obbligatoria del Preposto, portandola da 8 ore a 12 ore. Anche la formazione per i dirigenti passa dalle attuali 8 ore a 12 ore.
- la formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’art.2, lett. d), del DPR n. 177 /2011. Sarà composto da un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e da un modulo pratico di 8 ore, per un totale quindi di 12 ore;
- la formazione specifica per l’utilizzo di attrezzature: sono stati inseriti corsi di formazione per macchine/attrezzature precedentemente non normate:
⁃ macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 teoria+ 4 pratica);
⁃ caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica);
⁃ carroponte: 4 ore di teoria+ 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.
Rimandando all’approvazione del nuovo accordo una trattazione più dettagliata ed esaustiva delle novità in materia di formazione in salute e sicurezza sul lavoro, Safeonwork srls si propone come supporto per le imprese nell’aggiornamento formativo previsto dal nuovo accordo, anche e soprattutto in considerazione della portata di questo nuovo cambiamento normativo.
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