Lavoro in cantiere con caldo eccessivo
Nei mesi estivi, il cambiamento climatico è responsabile dell’aumento, anche considerevole, delle temperature che, negli ambienti di lavoro a cielo aperto e in ambienti chiusi non climatizzati, rappresenta una minaccia per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori. Ricordiamo che il clima molto caldo può causare stanchezza e abbassamento della concentrazione del lavoratore, favorendo l’insorgere di possibili infortuni. Inoltre, l’esposizione ai raggi solari e a temperature alte può provocare fenomeni gravi di malore soprattutto in caso di patologie conclamate, quali l’obesità o le malattie cardiovascolari.
Premessa
Il Decreto 81/08 afferma, senza dubbio, che i lavoratori hanno diritto a prestare la loro opera in un ambiente di lavoro in cui i rischi siano debitamente controllati e gestiti. In conseguenza di ciò, il Datore di Lavoro risulta obbligato, secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.lgs. 81/08, a considerare il rischio “caldo eccessivo” alla stregua di tutti i rischi presenti nel DVR e nei POS, valutando lo stesso con la metodologia di valutazione del rischio adottata nel DVR e individuando le misure di prevenzione e protezione dal rischio, al fine di abbassare il più possibile le conseguenze derivanti dal lavoro in condizioni estreme.
Contesto normativo
L’analisi del rischio “caldo” deve essere effettuata sia in relazione a quanto prescritto nell’allegato IV, relativo ai requisiti degli ambienti di lavoro, sia a quanto previsto all’art. 180 del titolo VIII, dove il microclima è citato come uno degli agenti di rischio fisico.
Lo strumento normativo a disposizione del Datore di Lavoro è ancora il D.lgs. 81/08 agli articoli, 180, 181 e 186. Tuttavia, nel Titolo VIII non esiste un capo specificamente dedicato al microclima o alla radiazione solare, quindi si applicano le disposizioni generali contenute negli articoli 181 (valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici) e 186 che disciplinano la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori.
Dal 19/06/2025 il Ministero della salute ha attivato il piano caldo per l’anno 2025, che ha come obiettivo la prevenzione degli effetti negativi del caldo eccessivo sulla salute dei cittadini.
Il piano, attivo dal 23 giugno 2025 fino al 15 settembre 2025, prevede:
- l’elaborazione giornaliera di un bollettino sulle ondate di calore città specifico (raggiungibile sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/)
- l’invio al Centro di riferimento locale (CL) competente per gli interventi di prevenzione socio-sanitari
- la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute per l’informazione generale alla popolazione.
Ulteriori strumenti normativi, sono stati messi a disposizione dalle regioni. La Regione Lombardia, il 01 Luglio 2025, ha emanato l’ordinanza 348 (https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/attivita-istituzionali/ordinanza-n-348-1-luglio-2025-caldo-tutela-lavoratori/ordinanza-n-348-1-luglio-2025-caldo-tutela-lavoratori ) che dispone, fra le altre misure, il fermo delle lavorazioni nelle ore ritenute più calde, cioè dalle ore 12,00 alle ore 16,00, in caso di superamento della temperatura di 35°.
Come applicare le linee del contesto normativo
Il Datore di Lavoro deve considerare il rischio derivante da lavorazioni in ambiente eccessivamente caldo ed aggiornare il proprio DVR e i propri POS nei cantieri già funzionanti, valutando il rischio per quei lavoratori la cui mansione prevede lavorazioni in luoghi di lavoro situati all’aperto o in assenza di climatizzazione.
In base a quanto disposto dall’art. 36 comma 1 punto a) del D.lgs 81/08, il Datore di lavoro deve informare i lavoratori “sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale”, per cui dovrà fornire ai lavoratori tutte le informazioni circa la procedura operativa per la difesa dal caldo eccessivo, esponendo a loro e ai preposti il DVR e il POS modificato in tal senso.
Copia del DVR modificato dovrà essere inviata al Medico competente per le osservazioni di propria competenza, il quale, sentiti i lavoratori ed informato in sede di visita dal lavoratore circa le patologie conclamate di cui lo stesso lavoratore risulta affetto, emetterà, nel caso, eventuali precauzioni al fine di tutelare la salute dello stesso lavoratore.
Ulteriore precauzione per la protezione dei lavoratori, soprattutto quelli impegnati nei cantieri, dai rischio derivante dal caldo eccessivo, è il ruolo svolto dai Preposti (vedi l’articolo su nostro blog: https://www.safeonwork.it/2025/05/27/la-figura-del-preposto-in-cantiere/).
Segnaliamo inoltre l’importanza del ruolo del Preposto, che risulta fondamentale in cantiere al fine dalla prevenzione dal rischio rappresentato dal caldo eccesivo.
Il Preposto e/o il capocantiere, monitorando il fattore di esposizione al rischio da caldo eccessivo, mediante la consultazione del sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, potrà, in accordo con il Datore di Lavoro, provvedere alla riorganizzazione dell’attività lavorativa, soprattutto nelle ore più calde, al fine di limitare l’esposizione dei lavoratori ai raggi solari. È importante altresì verificare che i lavoratori esposti al rischio, oltre ad applicare le misure di prevenzione, in caso di necessità utilizzino i mezzi di protezione, quali l’uso di creme solari per la protezione della cute e assumano giornalmente un’adeguata quantità di acqua, messa a loro disposizione dal Datore di Lavoro, al fine di contenere al massimo il rischio di disidratazione.
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