Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante
“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”
In data 29 dicembre 2025 è stata pubblicata la L. 198 che converte in Legge il decreto 159 più comunemente conosciuto come “Decreto Sicurezza Lavoro”.
Riportiamo di seguito le principali novità riguardanti soprattutto l’ambiente di lavoro Cantiere ed in particolare:
- Digitalizzazione nei cantieri: istituzione del Badge elettronico
- Lavori in quota: nuova normativa sulle scale, obbligo della formazione in merito ai lavori in quota e priorità delle misure di protezione collettiva sulla protezione individuale
- Monitoraggio obbligatorio dei “quasi incidenti” (Near Miss)
Digitalizzazione nei Cantieri (Badge Elettronico).
Tutte le aziende presenti in cantiere dovranno munire i propri dipendenti di Badge Elettronico. Tale obbligo decorre dal 31/12/2025 per i cantieri in ambiente pubblico e dal 1° Marzo 2026 per i cantieri in ambiente privato.
Ecco i punti chiave dell’obbligo operativo dal 2026:
Chi è obbligato
L’obbligo riguarda tutte le imprese, affidatarie o subappaltatrici, e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili, sia per lavori pubblici che privati.
Caratteristiche del Badge
Il nuovo sistema non è solo una tessera fisica, ma uno strumento tecnologico avanzato:
- Codice Univoco: Ogni badge deve contenere un codice anticontraffazione.
- Interoperabilità: È collegato al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)e alle banche dati di INAIL, INPS e Casse Edili.
- Formato Digitale: Può essere reso disponibile direttamente sullo smartphone del lavoratore tramite app dedicate.
Funzioni e Tracciamento
- Rilevazione Presenze: Registra automaticamente ingressi, uscite e tempi di permanenza in cantiere.
- Verifica Regolarità: Consente agli ispettori di verificare in tempo reale se il lavoratore è in regola con i contributi e se ha ricevuto la formazione obbligatoria per la mansione svolta.
- Gestione Flussi: Serve a monitorare l’andamento della manodopera per garantire la congruità dell’appalto.
Sanzioni e Controlli
Il mancato possesso o la mancata esposizione del badge comporta:
- Sanzioni Amministrative: Multe da 50 a 300 europer il lavoratore.
- Responsabilità del Datore: Sanzioni più pesanti per l’impresa che non fornisce il badge o non registra correttamente i dati sulla piattaforma.
- Impatto sulla Patente a Crediti: Le violazioni gravi emerse dai controlli digitali possono causare la decurtazione di punti dalla nuova patente a crediti dell’impresa.
Sebbene l’introduzione del nuovo “Badge di Cantiere” digitale sia stata prevista dal D.L. 159/2025 (convertito dalla Legge n. 198 del 29 dicembre 2025), la sua piena operatività dipende dall’emanazione di uno specifico decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che alla data di oggi non è ancora stato pubblicato.
Ecco i punti principali sulla situazione attuale:
- Obbligatorietà differita: In attesa del decreto attuativo, resta obbligatoria la tradizionale tessera di riconoscimento prevista dal Lgs. 81/2008.
- Cosa dovrà definire il decreto: Il provvedimento mancante dovrà chiarire le caratteristiche tecniche del badge, le modalità di tracciabilità digitale e l’integrazione con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) che risulta già operativo.
- Finalità: Il sistema servirà a monitorare in tempo reale le presenze in cantiere, verificando la congruità della manodopera e il rispetto delle norme di sicurezza.
- Sanzioni: Una volta a regime, la mancata adozione del badge digitale o l’uso non conforme potrà comportare sanzioni amministrative e decurtazioni dalla patente a crediti.
Altra novità contenuta nel Decreto che riguarda le aziende che operano nei cantieri è rappresentata dalle nuove norme sui lavori in quota:
Lavori in quota:
La Legge n. 198/2025 (che ha convertito il D.L. 159/2025) ha introdotto modifiche mirate al Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/08) specificamente per i lavori in quota, con l’obiettivo di ridurre gli infortuni legati alle cadute dall’alto attraverso standard tecnici più severi e una formazione più rigorosa.
Le principali novità operative includono:
- Riforma delle Scale Verticali (Art. 113): Per le scale verticali fisse di altezza superiore a 2 metri(con inclinazione >75°), la normativa ora impone, in base alla valutazione del rischio, l’adozione di una gabbia di sicurezza oppure di un sistema di protezione individuale contro le cadute (conforme all’art. 115). Resta fermo l’obbligo di distanza minima dei pioli dalla parete (almeno 15 cm).
- Sistemi Anticaduta (Art. 115): L’articolo è stato interamente riscritto per ribadire la priorità delle protezioni collettive(come i parapetti) rispetto a quelle individuali. Viene inoltre specificato che i sistemi di arresto della caduta devono essere scelti in base alle caratteristiche specifiche della struttura di ancoraggio e del tirante d’aria disponibile.
- Obbligo di Addestramento DPI di 3ª Categoria: Viene rafforzato l’obbligo di addestramento pratico (non solo teorico) per l’uso dei dispositivi salvavita, inclusi imbracature e connettori. L’addestramento deve essere ora tracciato in un apposito registro, anche informatico, per garantirne la verificabilità immediata in caso di ispezione.
- Aggiornamento Obblighi del Datore di Lavoro (Art. 77): È stata sostituita la lettera a) del comma 4, rendendo più stringenti le verifiche periodiche sulla conformità e l’efficienza dei sistemi anticaduta, specialmente per i settori considerati ad alto rischio.
Mancati infortuni (“Near Miss”)
Monitoraggio dei “Near Miss” (mancati infortuni): Entro il 2026, le aziende devono strutturare sistemi per la rilevazione e l’analisi dei mancati infortuni (incidenti sfiorati) relativi ai lavori in quota, per intercettare criticità tecniche prima che avvenga un evento lesivo.
Il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito nella Legge 198/2025) ha introdotto cambiamenti cruciali:
- Obbligo di tracciamento: Le imprese con più di 15 dipendenti sono ora obbligate a tracciare e segnalare gli episodi di mancato infortunio.
- Comunicazione all’INAIL: È prevista l’emanazione di linee guida ministeriali per definire le modalità di comunicazione di questi eventi agli enti competenti.
- Gestione Digitale: Si raccomanda l’uso di piattaforme software per una registrazione sistematica e conforme ai nuovi requisiti.
Come strutturare il monitoraggio
Per un monitoraggio efficace, un’azienda deve implementare un processo ciclico:
- Identificazione: Riconoscere qualsiasi evento imprevisto che avrebbe potuto causare un danno ma non lo ha fatto per pura fatalità.
- Segnalazione (Reporting): Coinvolgere tutti i lavoratori (dipendenti, preposti, RLS) affinché comunichino l’evento senza timore di sanzioni.
- Analisi delle Cause: Utilizzare modelli come lo Swiss Cheese Model (modello di Reason) per individuare le falle organizzative o tecniche “a monte”.
- Azioni Correttive: Implementare modifiche a procedure, impianti o formazione (IFA) per eliminare il rischio alla radice.
Perché è fondamentale?
- Prevenzione Statistica: Secondo la piramide di Heinrich, ogni infortunio grave è preceduto statisticamente da circa 300 near miss. Monitorarli permette di intervenire prima che accada l’irreparabile.
- SGSL e ISO 45001: L’analisi dei mancati infortuni è un requisito qualificante per i Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro conformi alla norma UNI ISO 45001:2018.
- Tutela Legale: Una gestione documentata dei near miss può prevenire responsabilità civili e penali ai sensi del D. Lgs. 231/01.
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